Art. 4.
(Norme transitorie ed entrata in vigore).

      1. Gli obblighi di cui agli articoli 1, 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313, come modificati dalla presente legge, acquistano efficacia decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli olii di oliva vergini ed extravergini etichettati prima di tale data e privi delle indicazioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 313, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, possono essere venduti entro i sei mesi successivi.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.